Il potere più visibile: decreto sulla trasparenza amministrativa

Norberto Bobbio in “IL FUTURO DELLA DEMOCRAZIA” del 1984, elenca sei promesse che la democrazia non ha mantenuto, una di queste è “il potere invisibile”. La democrazia moderna, affermava Bobbio, nasce con la prospettiva di fugare i poteri invisibili per realizzare un sistema di potere completamente trasparente. La pubblicità degli atti di governo è dunque fondamentale per permettere al cittadino la loro conoscenza e il potere di controllo.

Con il l decreto sulla trasparenza recentemente varato dal Governo “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza” (D. L. 25/5/2016, n. 97), anche l’ordinamento legislativo italiano realizza un importante passo nella direzione della pubblicità degli atti di governo che ogni democrazia deve prevedere. Il decreto introduce il FOIA (Freedom of information act), ossia il diritto da parte dei cittadini di accesso agli atti, alle informazioni, comprese quelle che hanno a che fare con l’affidamento di gare ed appalti, e ai documenti della Pubblica Amministrazione. In sostanza ogni cittadino ha la possibilità di accedere senza alcuna motivazione ai dati in possesso della Pubblica Amministrazione. L’eventuale rifiuto alla richiesta di accesso ai documenti deve essere specificatamente motivato, ed è previsto per i soli casi definiti dal decreto stesso. Questa nuova forma di accesso civico prevede quindi che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, possa accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche di quelli che non hanno l’obbligo di pubblicazione.

Il decreto prevede comunque dei limiti che sono specificati in forma puntuale e che saranno inoltre ulteriormente definiti da uno specifico regolamento. Questi limi sono ad esempio: interessi pubblici inerenti la sicurezza pubblica o nazionale; interessi privati relativi alla protezione dei dati personali e la libertà e la segretezza della corrispondenza. Nel caso di diniego da parte dell’ente pubblico della fornitura dei dati richiesti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile della trasparenza o al Difensore civico e in ultima istanza al Tribunale Amministrativo.

D’ora in avanti potremo quindi sapere anche quanto è costata una missione, una trasferta di un amministratore o quanto è stato speso per il viaggio di Stato di un ministro, oppure i criteri seguiti per l’assegnazione di un appalto o i tempi previsti per portare a termine un’opera pubblica, ovvero quanto è costata un’iniziativa pubblica, quali consulenze sono state assegnate, a chi e quanto sono costate. Questi sono solo alcuni esempi in cui un cittadino può ottenere informazioni per evidenziare o una spesa eccessiva o presunte irregolarità sulle assegnazione degli appalti, comportamenti poco seri, o malefatte degli amministratori, dei dirigenti e dei funzionari pubblici, anche al fine di prevenire fenomeni di corruzione o smascherare episodi corruttivi in atto o consumati nel passato. Il cittadino può anche informarsi meglio sulle varie attività, sulle forniture di servizi, sul corretto funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Quindi ora il cittadino e i vari soggetti di rappresentanza sociale, civile ed economica hanno una prerogativa democratica più incisiva, e una maggiore opportunità di agire e di esercitare controlli, sollecitando i comportamenti virtuosi necessari per migliorare il governo nazionale e locale della cosa pubblica.

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